Interrogazione sul futuro della Tariffa rifiuti
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Conseguenza delle pronunce sulla natura giuridica della Tariffa di Igiene ambientale – 23 novembre 2009
Nel 1997 il Decreto legislativo n°22 detto Decreto Ronchi e il relativo regolamento attuativo del 1999 hanno previsto la sostituzione della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) con la Tariffa di igiene ambientale (TIA). L’art. 49 del Decreto Ronchi prevedeva la soppressione definitiva dlla TARSU a partire dal 1 gennaio 1999. Per effetto delle proroghe concesse ai Comuni tuttavia alcuni enti hanno mantenuto la Tassa fino ad oggi. Nel frattempo è intervenuto il Testo Unico dell’Ambiente che prevede la soppressione della Tariffa che tuttavia continua ad essere applicata per la mancanza di un regolamento che disciplini il nuovo metodo di definizione del prelievo contenuto nel Testo Unico.
Il Comune di Padova applica da diversi anni la TIA che essendo una tariffa ha un regime diverso dalla TARSU che appartiene invece alla famiglia delle tasse.
Sulla natura giuridica della tariffa la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta più volte dal 2006 ad oggi prima dichiarando che la natura tributaria sarebbe venuta meno, poi dichiarando che si tratterebbe comunque di un canone che in precedenza rivestiva natura tributaria e successivamente riprendendo la natura tributaria.
Nel frattempo la Corte Costituzionale è intervenuta con la recente sentenza 238 del 2009 pronunciandosi per la natura tributaria della TIA. Ora si rende necessaria una disciplina di armonizzazione con le disposizioni intervenute sul Federalismo fiscale.
In sintesi la Corte osserva:
- che il pagamento non è legato all’effettiva produzione di rifiuti ma all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti
- che il servizio è obbligatoriamente istituito dal Comune
- che i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi dichiarando di non volersi avvalere del servizio
- che esistono strette analogie tra TARSU e TIA
Ne consegue che la TIA non costituisce il corrispettivo di un servizio reso e ad essa quindi
NON SI APPLICA L’IVA
IN PARTICOLARE SI CHIEDE:
SE L’ASSESSORE SIA A CONOSCENZA DEGLI SVILUPPI LEGISLATIVI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA TARIFFA
QUALE REGIME SARA’ APPLICATO PER L’ANNO IN CORSO E PER IL 2010 E QUALI CONSEGUENZE DISCENDERANNO PER I PADOVANI DA QUESTO REGIME IN TEMA DI RIMBORSI IVA
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